Ogni comune deve avere un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Vengono inoltre esposti all'Albo Pretorio gli atti destinati a singoli cittadini quando i destinatari risultano irreperibili al momento della consegna. Per alcuni atti la legge prevede il deposito degli stessi presso la Segreteria a disposizione del pubblico, con affissione all'Albo Pretorio del relativo avviso. La durata della pubblicazione varia per categorie di atti.
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città Legge regionale n. 28 del 28 ottobre 2004 Bando pubblicato sul BURL n. 4, Serie ordinaria, del 22 gennaio 2007 relativo all’attuazione dell’art. 6 della legge regionale 28/2004